1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «persone invalide» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente articolo, per persone invalide si intendono le persone con handicap fisico o intellettivo, ovvero con entrambi gli handicap, e alle quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, e per organizzazioni di volontariato, ONLUS e cooperative sociale, quelle operanti nel territorio del comune e riconosciute promotrici dei diritti all'integrazione delle persone disabili nonché quelle che forniscono servizi socio-sanitari o di trasporto convenzionato al medesimo comune»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di persone invalide» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni di volontariato, delle ONLUS e delle cooperative sociali»;
c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli altri soggetti autorizzati».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,